L’approvazione dei decreti attuativi della legge di riforma della pubblica amministrazione che hanno introdotto numerose novità normative: dalle modifiche alla legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo) e al decreto n. 33/2013 (in materia di obblighi di pubblicazione) fino, ovviamente, alla riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).Può essere utile mettere in fila le principali scadenze per le pubbliche amministrazioni (digitali) del 2017, sia quelle vecchie (previste dalle norme prima della riforma della PA) sia quelle nuove (introdotte, cioè, dai decreti attuativi adottati nel 2016).
A partire dal 1° gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi al nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dal D. Lgs. n. 126/2016) in materia di istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate alle pubbliche amministrazioni anche in via telematica.
Si tratta di un adeguamento molto complesso in quanto non solo richiede un’efficiente organizzazione dell’ufficio protocollo (e delle soluzioni di protocollo informatico in uso), ma un vero e proprio censimento delle istanze/segnalazioni/comunicazioni ricevute da ciascuna amministrazione ai fini della predisposizioni di format di ricevuta per ciascuna di esse e alla definizione delle modalità per il rilascio contestuale alla presentazione.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, tutte le pubbliche amministrazioni devono essere attive su PagoPA. Si tratta del Nodo Pagamenti gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale con l’obiettivo di consentire che i pagamenti digitali ed elettronici costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità.
Il decreto legislativo n. 97/2016 ha modificato il decreto in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33/2013) sia introducendo il nuovo diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni sia modificando gli obblighi di pubblicazione che tutte le PA devono rispettare.
Il termine per l’adeguamento da parte delle amministrazioni alle novità introdotte dal decreto 97/2016 è scaduto il 23 dicembre 2016. Tuttavia, visto che il provvedimento di Anac contenente le nuove linee guida sugli obblighi di pubblicazione è stato pubblicato solo il 28 dicembre, l’Autorità Anticorruzione ha fatto sapere che l’attività di vigilanza sarà svolta solo a partire dal 31 gennaio 2017.
Il 2017 è anche l’anno in cui dovranno essere adottate le regole tecniche previste dall’art. 71 CAD. Il termine previsto dal Decreto Legislativo 179/2016 (14 gennaio 2017) sta per scadere, ma non ci sarebbe nulla di strano se – vista la complessità del compito – le stesse arrivassero con qualche settimana di ritardo.
In ogni caso, le amministrazioni dovranno essere pronte a fare i conti con le nuove norme, tra cui si segnalano quelle in materia di documenti e fascicoli informatici (in modo tale da completare il processo di dematerializzazione che ad agosto 2016 ha subito solo un differimento) di servizi on line, di pagamenti e di disponibilità del Wi-fi negli uffici pubblici.
Sempre nel 2017 (per la precisione, entro il 19 aprile) dovrà essere adottato il Decreto del Ministero per la pubblica amministrazione contenente le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici (così come previsto dall’art. 44 D. Lgs. n. 50/2016).
Infine, nel 2017 dovrebbe finalmente vedere la luce il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).
Fino all’adozione del Piano, per l’acquisizione di beni e servizi ICT le amministrazioni dovranno rispettare comunque quanto previsto dalla Circolare Agid n. 2 del 2016.
Cruciale il ruolo dei nuovi responsabili della transizione digitale(che dovrebbero essere già stati nominati da ciascuna amministrazione ai sensi del nuovo art. 17 CAD) con l’obiettivo di curare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale dovrebbe aver introdotto un’importante novità per evitare che le norme non vengano attuate: l’istituzione in ogni pubblica amministrazione di un difensore civico per il digitale.
Si tratta di una figura (che dovrebbe essere già stata nominata in ogni amministrazione) alla quale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione (come quelle in materia di gestione delle istanze e segnalazioni telematiche ad esempio).
Se le segnalazioni saranno fondate, infatti, il difensore civico per il digitale dovrà invitare l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni.
E gli uffici dovranno essere solerti nel farlo, dal momento che il difensore ha l’obbligo di segnalare le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.